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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sentenza n. 3451/2025 del 04-11-2025

principi giuridici

In tema di responsabilità sanitaria, la struttura ospedaliera, al fine di escludere profili di responsabilità professionale a suo carico per infezioni nosocomiali, è tenuta a dimostrare, mediante specifica e dettagliata documentazione, di aver posto in essere tutte le strategie volte a prevenire l'infezione, non essendo sufficiente provare che l'infezione fosse inevitabile.

In tema di responsabilità medica, qualora un paziente, già affetto da una compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Ospedaliera per Infezione Nosocomiale: Onere Probatorio e Mancanza di Protocolli di Prevenzione


La pronuncia in commento affronta un caso di responsabilità medica derivante da infezione nosocomiale contratta durante un ricovero ospedaliero. Un paziente, a seguito di un incidente stradale, veniva ricoverato presso una struttura ospedaliera e sottoposto a interventi chirurgici. Successivamente, manifestava un'infezione del sito chirurgico, che lo costringeva a ulteriori interventi e prolungava i tempi di guarigione.
Il paziente citava in giudizio l'azienda sanitaria, sostenendo che l'infezione fosse stata causata da negligenza del personale medico-sanitario. L'ospedale si difendeva negando ogni responsabilità. Il Tribunale, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), accoglieva la domanda del paziente.
I giudici hanno richiamato i principi consolidati in materia di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, derivante dal contratto di spedalità. In base a tali principi, il paziente deve provare il contatto con la struttura e allegare l'inadempimento, consistente nell'aggravamento della patologia o nell'insorgenza di nuove patologie, nonché il nesso causale tra l'inadempimento e il danno. Spetta, invece, alla struttura sanitaria dimostrare l'assenza di colpa e che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che il paziente avesse assolto il proprio onere probatorio, dimostrando la natura nosocomiale dell'infezione. La CTU aveva infatti accertato che l'infezione era stata contratta durante il ricovero e che l'agente patogeno era tipico di ambienti ospedalieri.
Di contro, l'azienda sanitaria non aveva fornito la prova di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle normative e dalle leges artis per prevenire l'insorgenza di infezioni nosocomiali. In particolare, non era stata dimostrata l'esistenza e l'applicazione di adeguati protocolli di gestione del rischio infettivo. Tale mancanza, secondo il Tribunale, configurava un inadempimento degli obblighi di protezione e accessori derivanti dal contratto di spedalità.
Pur escludendo profili di responsabilità professionale a carico dei singoli medici, il Tribunale ha quindi affermato la responsabilità dell'azienda sanitaria per l'infezione nosocomiale, condannandola al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal paziente. Nella quantificazione del danno, il Tribunale ha fatto riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale predisposte dal Tribunale di Milano, tenendo conto dell'invalidità permanente e temporanea, nonché del danno morale.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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